(Codice di procedura penale-art. 231)
 
                              Art. 231 
 
                  (Atti e informative del pretore) 
 
  Il  pretore,  quando  si  tratta  di  reati  attribuiti  alla   sua
competenza, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio o di
provvedere al giudizio direttissimo o per decreto,  ordina  o  compie
gli atti di polizia giudiziaria e d'istruzione  sommaria  che  reputa
necessari. 
 
  Il pretore informa  senza  ritardo  il  procuratore  del  Re  delle
querele, delle denuncie, delle istanze, delle richieste, dei rapporti
e dei referti che gli pervengono, di ogni altra notizia  di  reati  e
dei provvedimenti dati. Se trattasi di reato per il quale egli non e'
competente, deve trasmettere al  procuratore  del  Re  gli  atti  del
procedimento e ogni cosa che vi si  riferisce.  Procede  tuttavia  in
ogni caso agli atti urgenti di accertamento e  d'assicurazione  delle
prove  e,  se  la  legge  autorizza  il  mandato  di  cattura,   puo'
provvisoriamente emettere mandato d'arresto.