(Codice di procedura penale-art. 232)
 
                              Art. 232 
 
        (Atti di polizia giudiziaria del procuratore del Re) 
 
  Il procuratore del Re prima di richiedere l'istruzione formale o di
iniziare l'istruzione sommaria puo'  procedere  ad  atti  di  polizia
giudiziaria direttamente ovvero per mezzo degli ufficiali di  polizia
giudiziaria.