Art. 234 (Atti del procuratore generale presso la corte d'appello) Il procuratore generale trasmette al procuratore del Re le querele, le denuncie, le istanze, le richieste, i rapporti, i referti e le autorizzazioni che ha ricevuto, quando non ritiene di esercitare la facolta' attribuita al procuratore del Re dall'articolo 232 o di procedere egli stesso a istruzione sommaria. Il procuratore generale puo' con provvedimento insindacabile, prima della sentenza che chiude l'istruzione formale o prima del decreto di citazione quando si procede con istruzione sommaria, richiamare gli atti e rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria.