(Codice di procedura penale-art. 234)
 
                              Art. 234 
 
      (Atti del procuratore generale presso la corte d'appello) 
 
  Il procuratore generale trasmette al procuratore del Re le querele,
le denuncie, le istanze, le richieste, i rapporti,  i  referti  e  le
autorizzazioni che ha ricevuto, quando non ritiene di  esercitare  la
facolta' attribuita al procuratore del  Re  dall'articolo  232  o  di
procedere egli stesso a istruzione sommaria. 
 
  Il procuratore generale puo' con provvedimento insindacabile, prima
della sentenza che chiude l'istruzione formale o prima del decreto di
citazione quando si procede con istruzione sommaria,  richiamare  gli
atti e rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria.