Art. 123. (Art. 42, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). La libera docenza puo' essere esercitata presso qualsiasi Universita' o Istituto superiore, ove esista una Facolta' o Scuola con insegnamenti cui sia connessa la materia che il libero docente e' abilitato ad insegnare. Il libero docente per esercitare il suo insegnamento deve prestare giuramento secondo la formula dell'art. 83 del presente T. U. Le norme e le modalita' per l'esercizio della libera docenza sono stabilite dal regolamento generale universitario.