(Testo unico-art. 125)
                              Art. 125. 
 
(Art. 27, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 10, comma
1°,  R.  decreto-legge  27  ottobre  1927,  n.  2135  -  Art.  7,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Al  libero   docente,   che   durante   l'anno   accademico   abbia
effettivamente  impartito  un   corso   regolare   di   lezioni,   e'
corrisposta,  alla  fine  dell'anno  stesso,  su  deliberazione   del
Consiglio   di   amministrazione,   una   retribuzione    commisurata
all'importanza   del   corso,   a   totale   carico   del    bilancio
dell'Universita' o dell'Istituto. 
  Non  sono  retribuiti  i  corsi  impartiti  a  titolo  privato  dai
professori di ruolo e da coloro che si trovino  nelle  condizioni  di
cui all'art. 1 del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592; ne'  sono
retribuiti i corsi impartiti da liberi docenti,che, essendo  aiuti  o
assistenti a una determinata cattedra, svolgano una parte  del  corso
ufficiale della materia medesima.