(Testo unico-art. 126)
                              Art. 126. 
 
(Art. 45, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma  1°,
R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n..2135 - Art. 7, R.  decreto-legge
                      3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Ai liberi docenti possono  essere  inflitte,  secondo  la  gravita'
delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 
  1° la censura; 
  2° la sospensione dall'abilitazione da uno a tre anni; 
  3° la revoca dell'abilitazione. 
  Per le cause indicate nell'art.  88  si  applica  la  censura;  per
quelle indicate nell'art. 89  si  applicano,  secondo  i  casi  e  le
circostanze, le punizioni di cui ai nn. 2 e 3. 
  La censura e' inflitta per iscritto dal rettore o direttore,  udite
le giustificazioni del libero docente. 
  Le punizioni di cui ai nn. 2 e 3 sono  inflitte  dal  Ministro,  su
conforme parere  del  Comitato  esecutivo  della  sezione  prima  del
Consiglio  superiore  dell'educazione   nazionale.   L'incolpato   e'
invitato a presentare a voce o per iscritto le sue difese. 
  Ove la gravita' dei fatti lo richieda, il rettore o direttore  puo'
ordinare   a   carico   di   un   libero   docente   la   sospensione
dall'abilitazione a tempo indeterminato, anche prima di conoscere  le
deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare. 
  Incorre di diritto nella revoca dell'abilitazione il libero docente
che abbia riportato una condanna penale ai sensi dell'art. 63 del  R.
decreto 30 dicembre  1923,  n.  2960,  sullo  stato  giuridico  degli
impiegati civili, o che, ricoprendo un pubblico ufficio, ne sia stato
revocato o destituito. 
  Anche  relativamente  ai  corsi  a  titolo  privato,  i  rettori  e
direttori possono esercitare le facolta' di cui all'art. 91.