(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 167)
                              Art. 167. 
          (Amministrazione dei beni durante la procedura). 
 
  Durante  la  procedura  di   concordato,   il   debitore   conserva
l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto  la
vigilanza del commissario  giudiziale  e  la  direzione  del  giudice
delegato. 
  I  mutui,  anche  sotto  forma   cambiaria,   le   transazioni,   i
compromessi, le alienazioni  di  beni  immobili,  le  concessioni  di
ipoteche o di pegno, le  fideiussioni,  le  rinunzie  alle  liti,  le
ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni  di  ipoteche,  le
restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di  donazioni  e
in genere gli atti eccedenti  l'ordinaria  amministrazione,  compiuti
senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono  inefficaci
rispetto ai creditori anteriori al concordato.