(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 168)
                              Art. 168. 
             (Effetti della presentazione del ricorso). 
 
  Dalla data della presentazione del ricorso e fino al  passaggio  in
giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i  creditori
per titolo o causa anteriore al decreto non possono,  sotto  pena  di
nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive sul  patrimonio  del
debitore. 
  Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti  predetti
rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. 
  I creditori  non  possono  acquistare  diritti  di  prelazione  con
efficacia  rispetto  ai  creditori  concorrenti,  salvo  che  vi  sia
autorizzazione  del   giudice   nei   casi   previsti   dall'articolo
precedente.