Art. 168.
(Effetti della presentazione del ricorso).
Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in
giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori
per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di
nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del
debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti
rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con
efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia
autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo
precedente.