(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 169)
                              Art. 169. 
                        (Norme applicabili). 
 
  Si applicano, con riferimento  alla  data  di  presentazione  della
domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63.