Art. 221.
(Riserva della pesca ai cittadini).
La pesca nel mare territoriale e' riservata ai cittadini italiani e
alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni
internazionali.
Tuttavia con decreto reale possono essere autorizzati cittadini e
navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad
esercitare la pesca nelle acque predette.