(Codice della navigazione-art. 221)
                              Art. 221. 
                 (Riserva della pesca ai cittadini). 
 
  La pesca nel mare territoriale e' riservata ai cittadini italiani e
alle  navi   da   pesca   nazionali,   salvo   speciali   convenzioni
internazionali. 
 
  Tuttavia con decreto reale possono essere autorizzati  cittadini  e
navi di  Stati,  con  i  quali  non  esistano  tali  convenzioni,  ad
esercitare la pesca nelle acque predette.