Art. 223.
(Autorita' competente per la vigilanza sulla pesca).
All'applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre
leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede
l'amministrazione della marina mercantile, salve le particolari
attribuzioni conferite ad altre amministrazioni.
Le autorita' marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca,
anche in rapporto alle esigenze della navigazione.