(Codice della navigazione-art. 223)
                              Art. 223. 
        (Autorita' competente per la vigilanza sulla pesca). 
 
  All'applicazione delle disposizioni di questo codice e delle  altre
leggi   e   dei   regolamenti   sulla   pesca   marittima    provvede
l'amministrazione  della  marina  mercantile,  salve  le  particolari
attribuzioni conferite ad altre amministrazioni. 
 
  Le autorita' marittime locali vigilano sull'esercizio della  pesca,
anche in rapporto alle esigenze della navigazione.