Art. 266. (Capitano di macchina) Per conseguire il titolo di capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti: 1) avete compiuto i ventitre' anni di eta'; 2) possedere il titolo di aspirante capitano di macchina; 3) avere lavorato per un anno in uno stabilimento meccanico a tare o a riparare macchine e avere, inoltre, effettuato tre anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e uno su motonavi oppure aver effettuato quattro anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e uno su motonavi; 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il capitano di macchina puo': 1) imbarcare come ufficiale di macchina su navi di qualsiasi tipo dotate di apparato motore di qualsiasi potenza, e per qualsiasi destinazione; 2) assumere la direzione di macchina: a) di navi da carico o da passeggeri, o addette alla pesca, il cui apparato motore non superi la potenza di milleduecento cavalli asse o di millecinquecento cavalli indicati nei Mediterraneo e, fuori di esso, non oltre Huelva, Casablanca e Kosseir, nonche' nel Mar Nero; b) di navi da diporto, per qualsiasi destinazione purche abbia effettuato tre anni di navigazione come ufficiale di macchina; c) di navi addette alla pesca, di qualsiasi tonnellaggio e velocita' e per qualsiasi destinazione, e di navi da carico di qualsiasi tonnellaggio e velocita' e per qualsiasi destinazione, escluse pero' quelle di stazza lorda superiore alle diecimila tonnellate, con velocita' superiore alle diciotto miglia all'ora, purche' abbia effettuato almeno sei anni di navigazione come ufficiale in servizio di macchina, di cui due almeno come primo ufficiale; d) di navi da passeggeri di stazza lorda non superiore alle quindicimila tonnellate, qualsiasi velocita' esse abbiano, e di navi da passeggeri dalle quindicimila alle ventimila tonnellate di stazza lorda, che abbiano una velocita' non superiore alle venticinque miglia all'ora, per qualsiasi destinazione, purche' abbia effettuato, dopo il conseguimento del titolo, nove anni di navigazione come ufficiale in servizio di macchina, dei quali almeno due alla direzione di macchina di navi da carico o come primo ufficiale di macchina su navi da passeggeri. 3) assumere la direzione: a) degli impianti elettrici di bordo, di potenza erogata non superiore a duemila chilovatt, purche' abbia effettuato almeno un anno di navigazione al servizio di impianti elettrici, la cui potenza, somma delle potenze utenti, esclusa quella destinata al circuito luce, non sia inferiore a duecentocinquantamila chilovatt; b) degli impianti elettrici di bordo di potenza erogata superiore a duemila chilovatt, purche' abbia effettuato almeno due anni di navigazione come ufficiale adibito ai servizi elettrici di bordo su navi munite d'impianti di potenza noti inferiore al mille chilovatt calcolando tale potenza a norma della precedente lettera a). Gli ufficiali del genio navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i periodi di navigazione stabiliti al n. 3 del primo comma del presente articolo. Il conseguimento del titolo di capitano di macchina legittima allo esercizio della professione marittima nei limiti e secondo le modalita' indicate dal presente articolo, ritenendosi a tale effetto valida la navigazione compiuta, su navi militari. La cancellazione dai ruoli della marina, militare comporta la perdita (del titolo professionale di capitano di macchina. Qualora esigenze della navigazione lo richiedano puo' essere affidata al capitano di macchina la direzione di macchina di navi per le quali questa e' riservata, in via normale al capitano superiore di macchina.