Art. 267. (Aspirante capitano di macchina) Per conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti: 1) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 2) possedere il titolo di allievo capitano di macchina; 3) avere lavorato per sei mesi in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine e avere inoltre effettuato una navigazione di ventiquattro mesi, dei quali almeno sei come allievo capitano di macchina, almeno otto in servizio di macchina su piroscafo e otto in servizio di macchina sul motonavi oppure aver effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di macchina, dei quali otto mesi almeno su piroscafi e otto mesi su motonavi; 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. L'aspirante capitano di macchina puo': 1) imbarcare: a) come terzo ufficiale di macchina su navi da passeggeri nel Mediterraneo e conte secondo ufficiale di macchina su navi da carico per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore delle navi stesse; b) come primo ufficiale di macchina su navi da carico, del Mediterraneo, qualunque sia la potenza dell'apparato motore; c) come ufficiale di macchina, su navi da pesca, per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore; 2) assumere la direzione di macchina, di navi da carico o addette alla pesca, dotate d'apparato motore di potenza non superiore ai settecento cavalli asse o agli ottocentosettancinque cavalli indicati, nel Mediterraneo e, fuori di esso, non oltre Lueva, Casablanca e Kosseir, nonche' nel Mar Nero, purche' abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno come terzo ufficiale. Gli ufficiali del genio navale iscritti nei ruoli della marina militare e gli ufficiali del corpo equipaggi marittimi ruolo servizi di macchina - e i capi meccanici di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione del servizio di carriera, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3 del primo comma del presente articolo. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di macchina.