(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 270)
                              Art. 270. 
                 (Meccanico navale di prima classe) 

 
  Per conseguire il  titolo  di  meccanico  navale  di  prima  classe
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare, 
    2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) avere conseguito la licenza di  uno  degli  istituti  medi  di
educazione marinara, indicati dal ministro per la pubblica istruzione
di concerto col ministro per la marina mercantile, oppure la  licenza
di scuola media inferiore o  altro  titolo  equipollente  determinato
dalle predette autorita'; 
    4) avere lavorato dopo il conseguimento del titolo di studio, per
almeno diciotto mesi  in  uno  stabilimento  meccanico  a  fare  o  a
riparare macchine e avere effettuato successivamente almeno  diciotto
mesi di navigazione  al  servizio  dell'apparato  motore,  dei  quali
almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi; 
    5) avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio  di
officina e di navigazione, un corso integrativo secondo le  modalita'
e i programmi stabiliti dal ministro per  la  marina  mercantile,  di
concerto col ministro per la pubblica istruzione; 
    6) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. 
  Il meccanico navale di prima classe puo': 
    1) imbarcare: 
      a)  come  ufficiale  in  servizio  di  guardia  ai   macchinari
ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio e  potenza
di apparato motore e per qualsiasi destinazione; 
      b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da
carico, o addette alla pesca, in navigazione mediterranea, dotate  di
apparato motore di potenza non superiore agli ottocento cavalli  asse
o ai novecento cavalli indicati; 
    2) assumere la direzione di macchina: 
      a) di navi da carico, o  addette  alla  pesca,  in  navigazione
mediterranea, dotate di apparato motore di potenza non superiore agli
ottocento cavalli asse o ai novecento cavalli indicati, purche'  dopo
il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di  navigazione
di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina; 
      b) di navi da passeggeri, in navigazione  mediterranea,  dotate
di apparato motore non superiore ai quattrocento cavalli  asse  o  ai
quattrocentocinquanta cavalli indicati, purche' dopo il conseguimento
del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione di cui uno almeno
in servizio di guardia in macchina. 
  I meccanici e motoristi navali della  marina  militare  provenienti
dal servizio permanente di carriera, entro cinque anni dall'invio  in
congedo, possono conseguire il titolo di meccanico  navale  di  prima
classe, purche' -  abbiano  effettuato  prima  del  congedamento  una
navigazione complessiva, di quattro anni in servizio di macchina.