Art. 271. (Meccanico navale di seconda classe per motonavi) Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 4) avere frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato, riconosciuto dal ministro per la marina mercantile, oppure avere lavorato almeno per sei mesi in uno stabilimento a fare o a riparare motori a combustione interna o a scoppio; avere effettuato, inoltre, diciotto mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non inferiore a cinquanta cavalli asse; 5) avere sostenuto con esito favorevole un comune secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il meccanico navale di seconda classe per motonavi puo' condurre: a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a quattrocento cavalli asse installati su navi a vela, come mezzo di propulsione ausiliario; b) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a trecento cavalli asse installati, come unico mezzo di propulsione, su navi adibite al trasporto di inerci nel Mediterraneo oppure a duecento cavalli asse su navi adibire al trasporto dei passeggeri, entro i limiti dei compartimenti adiacenti a quello di iscrizione della nave; c) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a trecento cavalli asse installati, come unico mezzo di propulsione, su navi adibite alla pesca. I secondi capi ed i sergenti meccanici e motoristi navali della marina militare provenienti dalla carriera continuativa o dal servizio volontario possono, entro cinque anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purche' abbiano effettuato almeno tre anni di navi-azione in servizio di macchina.