(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 272)
                              Art. 272. 
                       (Fuochista autorizzato) 
 
 
  Per conseguire il  titolo  di  fuochista  autorizzato  occorrono  i
seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 
    4) avere effettuato due anni  di  navigazione  come  fuochista  e
avere, inoltre, lavorato per due anni in uno stabilimento meccanico a
fare o a riparare macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni
di navigazione come fuocilista  e  avere  lavorato  un  anno  in  uno
stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. 
  Il fuochista  autorizzato  puo'  dirigere  macchine  di  forza  non
superiore a centocinquanta cavalli indicati  su  rimorchiatori  e  su
navi addette al traffico e alla pesca lungo le coste dello Stato. 
  I meccanici e fuochisti  provenienti  dalla  marina  militare,  che
siano in possesso del certificato di abilitazione  alla  condotta  di
macchine a vapore di potenza non superiore a centocinquanta  cavalli,
rilasciato dalla marina militare,  per  uso  civile,  possono,  entro
cinque anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di  fuochista
autorizzato, senza sostenere i relativi esami,  purche'  in  possesso
dei requisiti prescritti ai numeri 3 e 4 del presente articolo.