Art. 272. (Fuochista autorizzato) Per conseguire il titolo di fuochista autorizzato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 4) avere effettuato due anni di navigazione come fuochista e avere, inoltre, lavorato per due anni in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni di navigazione come fuocilista e avere lavorato un anno in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il fuochista autorizzato puo' dirigere macchine di forza non superiore a centocinquanta cavalli indicati su rimorchiatori e su navi addette al traffico e alla pesca lungo le coste dello Stato. I meccanici e fuochisti provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di abilitazione alla condotta di macchine a vapore di potenza non superiore a centocinquanta cavalli, rilasciato dalla marina militare, per uso civile, possono, entro cinque anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di fuochista autorizzato, senza sostenere i relativi esami, purche' in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3 e 4 del presente articolo.