(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 273)
                              Art. 273. 
                        (Motorista abilitato) 

 
  Per  conseguire  il  titolo  di  motorista  abilitato  occorrono  i
seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
    2) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo
238, n. 4; 
    3) avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare; 
    4) avere frequentato con esito favorevole un corso specializzato,
riconosciuto dal ministro per  la  marina  mercantile,  oppure  avere
lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento di costruzione o  di
riparazione di motori a  combustione  interna  o  a  scoppio;  avere,
inoltre, effettuato sei mesi di navigazione al servizio di  motori  a
combustione interna o a scoppio; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. 
  Il motorista abilitato puo' condurre: 
    a) motori a combustione  interna  o  a  scoppio  di  potenza  non
superiore a ottantacinque cavalli asse installati, come  unico  mezzo
di propulsione, su navi di stazza lorda non superiore  a  venticinque
tonnellate, per trasporto di merci e di passeggeri,  entro  i  limiti
del compartimento d'iscrizione della nave e, per la pesca,  lungo  le
coste continentali e insulari dello Stato entro  i  limiti  del  mare
territoriale; 
    b) motori a combustione  interna  o  a  scoppio  di  potenza  non
superiore  a  centoventi  cavalli  asse  installati,  come  mezzo  di
propulsione ausiliario, su navi a vela addette al trasporto di  merci
o alla pesca. 
  In entrambi i casi l'abilitazione rigaia esclusivamente il tipo  di
motore per il quale e' rilasciata. 
  Il motorista abilitato, che sia in possesso  anche  del  titolo  di
conduttore, puo' esercitare contemporaneamente entrambe le funzioni a
bordo di motoscafi di lunghezza non superiore a metri otto e di  navi
munite di motore asportabile, previo parere favorevole dell'autorita'
marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di  bordo  e  ai
requisiti tecnici del natante  e  previo  risultato  favorevole  d'un
esperimento pratico secondo i programmi stabiliti dal ministro per la
marina mercantile. 
  I meccanici e motoristi  provenienti  dalla  marina  militare,  che
siano in possesso del  certificato  di  idoneita'  alla  condotta  di
motori a combustione interna o a scoppio di potenza non  superiore  a
quattrocento cavalli asse, rilasciato per  uso  civile  dalla  marina
militare, possono conseguire il titolo di motorista abilitato,  senza
sostenere  i  relativi  esami,  purche'  in  possesso  dei  requisiti
prescritti ai numeri 3 e 4 del presente articolo.