Art. 273. (Motorista abilitato) Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare; 4) avere frequentato con esito favorevole un corso specializzato, riconosciuto dal ministro per la marina mercantile, oppure avere lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento di costruzione o di riparazione di motori a combustione interna o a scoppio; avere, inoltre, effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il motorista abilitato puo' condurre: a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a ottantacinque cavalli asse installati, come unico mezzo di propulsione, su navi di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate, per trasporto di merci e di passeggeri, entro i limiti del compartimento d'iscrizione della nave e, per la pesca, lungo le coste continentali e insulari dello Stato entro i limiti del mare territoriale; b) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a centoventi cavalli asse installati, come mezzo di propulsione ausiliario, su navi a vela addette al trasporto di merci o alla pesca. In entrambi i casi l'abilitazione rigaia esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata. Il motorista abilitato, che sia in possesso anche del titolo di conduttore, puo' esercitare contemporaneamente entrambe le funzioni a bordo di motoscafi di lunghezza non superiore a metri otto e di navi munite di motore asportabile, previo parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo e ai requisiti tecnici del natante e previo risultato favorevole d'un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneita' alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a quattrocento cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abilitato, senza sostenere i relativi esami, purche' in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3 e 4 del presente articolo.