Art. 274. (Marinaio motorista) Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere importato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto i diciannove anni di eta'; 4) sapere leggere e scrivere; 5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il marinaio motorista puo' condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore ai centoventi cavalli asse, installati, come mezzo di propulsione ausiliario, su navi a vela addette al trasporto di merci o alla pesca costiera. L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata.