(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 274)
                              Art. 274. 
                        (Marinaio motorista) 

 
  Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti
requisiti: 
    1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
    2)  non  avere  importato   condanna   per   i   reati   indicati
nell'articolo 238, n. 4; 
    3) avere compiuto i diciannove anni di eta'; 
    4) sapere leggere e scrivere; 
    5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori
endotermici; 
    6) avere sostenuto con esito favorevole  un  esperimento  pratico
secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. 
  Il marinaio motorista puo' condurre motori a combustione interna  o
a scoppio di  potenza  non  superiore  ai  centoventi  cavalli  asse,
installati, come mezzo di propulsione  ausiliario,  su  navi  a  vela
addette al trasporto di merci o alla pesca costiera. 
  L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo  di  motore  per  il
quale e' rilasciata.