Art. 107. Nei riguardi degli ovini e dei caprini il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dal precedente articolo ed in quanto applicabili, prescrive: a) l'identificazione degli animali infetti mediante adatte prove diagnostiche da praticarsi su tutto il gregge; b) l'isolamento ed il sequestro degli animali che dagli accertamenti risultano infetti; c) il divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o che non abbiano subito la stagionatura per un periodo di 75 giorni.