(Regolamento di polizia veterinaria- art. 107)
                              Art. 107. 
  Nei riguardi degli  ovini  e  dei  caprini  il  sindaco,  oltre  ai
provvedimenti  previsti  dal  precedente  articolo   ed   in   quanto
applicabili, prescrive: 
    a) l'identificazione degli animali infetti mediante adatte  prove
diagnostiche da praticarsi su tutto il gregge; 
    b)  l'isolamento  ed  il  sequestro  degli  animali   che   dagli
accertamenti risultano infetti; 
    c) il divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche  se
confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati
con latte risanato o che non abbiano subito la  stagionatura  per  un
periodo di 75 giorni.