(Trattato-art. 116)
                              Art. 116 
 
  Il Consiglio e' formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni
governo vi delega uno dei suoi membri. 
  La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio
per una durata di sei mesi seguendo l'ordine alfabetico  degli  Stati
membri.