(Allegato- art. 160)
                              Art. 160. 
 
  Per il concorso ai  posti  di  aiutante  ufficiale  giudiziario  si
applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3, 4,
5, nonche' quelle di cui agli articoli dal 7  al  19;  al  titolo  di
studio indicato al secondo comma dell'articolo  4  e'  sostituito  il
diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente. 
  L'esame di concorso consta: 
    1) di due prove scritte che hanno luogo  in  distinti  giorni  su
ciascuna delle seguenti materie: 
      a) nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti
in materia civile; 
      b) nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti
in materia penale. 
    2) di una prova orale su  nozioni  riguardanti  la  notificazione
degli atti in materia civile e penale e  la  legislazione  cambiaria,
nonche' sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti. 
  Gli aspiranti debbono, inoltre,  sostenere  una  prova  pratica  di
dattilografia. 
  La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della  media  dei
voti riportati nelle due prove  scritte,  dei  voti  riportati  nella
prova pratica ed in quella orale.