(Allegato- art. 161)
                              Art. 161. 
 
  Il numero complessivo degli aiutanti  ufficiali  giudiziari  e'  di
1050. La pianta organica per ogni ufficio e'  stabilita  con  decreto
motivato del Ministro. 
  Il personale femminile non puo'  superare  il  quindici  per  cento
dell'organico complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari.