Art. 197. Le Ragionerie delle Amministrazioni centrali trasmettono periodicamente alla Ragioneria generale i conti e i documenti indicati nel presente regolamento, e quelli prescritti nelle istruzioni che saranno date dalla medesima Ragionala generale, a forma del disposto del precedente articolo 190. Debbono inoltre in ogni tempo trasmetterle e comunicarle tutti gli schiarimenti, le dimostrazioni e le note di sviluppo che possano loro essere richieste. Colle dette istruzioni sara' anche provveduto, affinche' le scritture subalterne delle Ragionerie dei Ministeri e delle Amministrazioni centrali siano tenute in perfetta corrispondenza colla scrittura della Ragioneria generale.