(Regolamento-art. 197)
 
                              Art. 197. 
 
  Le   Ragionerie   delle   Amministrazioni   centrali    trasmettono
periodicamente  alla  Ragioneria  generale  i  conti  e  i  documenti
indicati  nel  presente  regolamento,  e  quelli   prescritti   nelle
istruzioni che saranno date  dalla  medesima  Ragionala  generale,  a
forma del disposto del precedente articolo 190. 
 
  Debbono inoltre in ogni tempo trasmetterle e comunicarle tutti  gli
schiarimenti, le dimostrazioni e le note di sviluppo che possano loro
essere richieste. 
 
  Colle  dette  istruzioni  sara'  anche  provveduto,  affinche'   le
scritture  subalterne  delle  Ragionerie  dei   Ministeri   e   delle
Amministrazioni centrali  siano  tenute  in  perfetta  corrispondenza
colla scrittura della Ragioneria generale.