(Regolamento-art. 154)
                              Art. 154 
                              Esenzioni 
 1. In casi eccezionali, per giustificati motivi, il  Ministero  puo'
concedere a singole navi, escluse le navi da  salvataggio,  esenzioni
di carattere parziale eventualmente condizionate. 
 2. Le esenzioni di cui al precedente comma possono essere concesse a
navi adibite a viaggi nel corso dei quali la distanza  massima  dalla
costa, la lunghezza dei viaggi stessi, l'assenza di  rischi  abituali
della navigazione e le altre condizioni che riguardano  la  sicurezza
siano  tali  da   rendere   non   giustificata   o   non   necessaria
l'applicazione delle prescrizioni del presente titolo.