Art. 154 Esenzioni 1. In casi eccezionali, per giustificati motivi, il Ministero puo' concedere a singole navi, escluse le navi da salvataggio, esenzioni di carattere parziale eventualmente condizionate. 2. Le esenzioni di cui al precedente comma possono essere concesse a navi adibite a viaggi nel corso dei quali la distanza massima dalla costa, la lunghezza dei viaggi stessi, l'assenza di rischi abituali della navigazione e le altre condizioni che riguardano la sicurezza siano tali da rendere non giustificata o non necessaria l'applicazione delle prescrizioni del presente titolo.