(Allegato-art. 63)
 
                              Art. 63. 
 
                         (Principi generali) 
 
  1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2-bis, del
Testo Unico, gli intermediari produttori: 
 
  a) adottano, esercitano e controllano un processo  di  approvazione
per ogni strumento finanziario, prima della sua commercializzazione o
distribuzione alla clientela e  per  ogni  modifica  significativa  a
strumenti finanziari esistenti. Il processo di  approvazione  precisa
per  ciascun  strumento  finanziario  il   determinato   mercato   di
riferimento di clienti finali all'interno della pertinente  categoria
di clienti e garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a
tale mercato siano stati analizzati e che la  prevista  strategia  di
distribuzione sia coerente con il mercato di riferimento; 
 
  b) adottano misure ragionevoli  per  garantire  che  gli  strumenti
finanziari siano distribuiti ai clienti all'interno  del  mercato  di
riferimento; 
 
  c) mettono a disposizione degli intermediari distributori tutte  le
necessarie  informazioni  sullo  strumento  finanziario  e  sul   suo
processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento.