(Allegato-art. 64)
 
                              Art. 64. 
 
                 (Mercato di riferimento potenziale) 
 
  1. Gli intermediari produttori  identificano,  con  un  sufficiente
livello di dettaglio, il mercato di riferimento potenziale  per  ogni
strumento finanziario e specificano il/i tipo/i di cliente per le cui
esigenze, caratteristiche e obiettivi  lo  strumento  finanziario  e'
compatibile. 
 
  2. Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui
esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non e'
compatibile. 
 
  3. Qualora piu' intermediari collaborino alla realizzazione di  uno
strumento  finanziario,  viene  identificato  un  solo   mercato   di
riferimento. 
 
  4. Gli intermediari che realizzano strumenti finanziari distribuiti
mediante  altri  intermediari   stabiliscono   le   esigenze   e   le
caratteristiche  dei  clienti  rispetto  a  cui   lo   strumento   e'
compatibile,   sulla   base   della   loro   conoscenza   teorica   e
dell'esperienza pregressa rispetto allo  strumento  finanziario  o  a
strumenti analoghi, ai mercati  finanziari,  nonche'  alle  esigenze,
alle caratteristiche e agli obiettivi dei clienti finali potenziali. 
 
  5. Gli  intermediari  stabiliscono  se  uno  strumento  finanziario
risponde alle esigenze, alle caratteristiche  e  agli  obiettivi  del
mercato di riferimento, esaminando tra l'altro i seguenti elementi: 
 
  a) la coerenza del profilo di  rischio/rendimento  dello  strumento
finanziario con il mercato di riferimento; e 
 
  b) la rispondenza dello  strumento  finanziario  all'interesse  del
cliente, prestando attenzione a eventuali conflitti determinati da un
modello di business redditizio per l'intermediario e svantaggioso per
il cliente.