Art. 64. (Mercato di riferimento potenziale) 1. Gli intermediari produttori identificano, con un sufficiente livello di dettaglio, il mercato di riferimento potenziale per ogni strumento finanziario e specificano il/i tipo/i di cliente per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario e' compatibile. 2. Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non e' compatibile. 3. Qualora piu' intermediari collaborino alla realizzazione di uno strumento finanziario, viene identificato un solo mercato di riferimento. 4. Gli intermediari che realizzano strumenti finanziari distribuiti mediante altri intermediari stabiliscono le esigenze e le caratteristiche dei clienti rispetto a cui lo strumento e' compatibile, sulla base della loro conoscenza teorica e dell'esperienza pregressa rispetto allo strumento finanziario o a strumenti analoghi, ai mercati finanziari, nonche' alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi dei clienti finali potenziali. 5. Gli intermediari stabiliscono se uno strumento finanziario risponde alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento, esaminando tra l'altro i seguenti elementi: a) la coerenza del profilo di rischio/rendimento dello strumento finanziario con il mercato di riferimento; e b) la rispondenza dello strumento finanziario all'interesse del cliente, prestando attenzione a eventuali conflitti determinati da un modello di business redditizio per l'intermediario e svantaggioso per il cliente.