Art. 65. (Processo di approvazione degli strumenti finanziari) 1. Gli intermediari produttori istituiscono, attuano e mantengono procedure e misure idonee a garantire che la realizzazione degli strumenti finanziari rispetti gli obblighi in materia di conflitto di interessi, anche per quanto riguarda i sistemi di remunerazione e incentivazione e, in particolare, assicurano che, nella realizzazione degli strumenti finanziari, ivi inclusa la definizione delle loro caratteristiche, non si arrechi pregiudizio ai clienti finali o all'integrita' del mercato attenuando e/o cedendo i propri rischi ovvero l'esposizione alle attivita' sottostanti lo strumento, ove quest'ultime siano gia' detenute per proprio conto. 2. Ogni qualvolta realizzano strumenti finanziari, gli intermediari analizzano i potenziali conflitti di interesse, e, in particolare, valutano se lo strumento finanziario generi una situazione per cui i clienti finali possano subire un pregiudizio qualora assumano: a) un'esposizione opposta a quella precedentemente detenuta dall'intermediario; o b) un'esposizione opposta a quella che l'intermediario intende detenere dopo la vendita dello strumento. 3. Prima di decidere se procedere al lancio di uno strumento finanziario, gli intermediari valutano se lo stesso possa rappresentare una minaccia per il buon funzionamento o per la stabilita' dei mercati finanziari. 4. Gli intermediari svolgono un'analisi di scenario per valutare i rischi che lo strumento finanziario produca risultati negativi per i clienti finali e in quali circostanze cio' puo' accadere. A tal fine, lo strumento finanziario viene valutato alla luce di circostanze negative, quali ad esempio: a) un deterioramento del contesto di mercato; b) difficolta' finanziarie del produttore o dei soggetti terzi coinvolti nella realizzazione e/o nel funzionamento dello strumento finanziario o verificarsi di un altro rischio di controparte; c) non sostenibilita' dello strumento finanziario sul piano commerciale; o d) presenza di una domanda per lo strumento finanziario molto piu' alta del previsto, tale da compromettere le risorse dell'intermediario e/o il mercato dello strumento sottostante. 5. Gli intermediari valutano la struttura dei costi e degli oneri proposta per lo strumento finanziario, esaminando tra l'altro i seguenti elementi: a) che i costi e gli oneri dello strumento finanziario siano compatibili con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento; b) che i costi e gli oneri non compromettano le aspettative di rendimento dello strumento finanziario, come ad esempio nel caso in cui tali costi o oneri eguaglino, superino o eliminino quasi integralmente i vantaggi fiscali attesi relativi a uno strumento finanziario; e c) che la struttura dei costi e degli oneri dello strumento finanziario sia adeguatamente trasparente per il mercato di riferimento, non occulti i costi e gli oneri e non risulti troppo complessa da comprendere.