(Allegato-art. 65)
 
                              Art. 65. 
 
        (Processo di approvazione degli strumenti finanziari) 
 
  1. Gli intermediari produttori istituiscono, attuano  e  mantengono
procedure e misure idonee a  garantire  che  la  realizzazione  degli
strumenti finanziari rispetti gli obblighi in materia di conflitto di
interessi, anche per quanto riguarda i  sistemi  di  remunerazione  e
incentivazione e, in particolare, assicurano che, nella realizzazione
degli strumenti finanziari, ivi inclusa  la  definizione  delle  loro
caratteristiche, non si  arrechi  pregiudizio  ai  clienti  finali  o
all'integrita' del mercato attenuando e/o  cedendo  i  propri  rischi
ovvero l'esposizione alle attivita'  sottostanti  lo  strumento,  ove
quest'ultime siano gia' detenute per proprio conto. 
 
  2. Ogni qualvolta realizzano strumenti finanziari, gli intermediari
analizzano i potenziali conflitti di interesse,  e,  in  particolare,
valutano se lo strumento finanziario generi una situazione per cui  i
clienti finali possano subire un pregiudizio qualora assumano: 
 
  a)  un'esposizione  opposta  a  quella   precedentemente   detenuta
dall'intermediario; o 
 
  b) un'esposizione opposta  a  quella  che  l'intermediario  intende
detenere dopo la vendita dello strumento. 
 
  3. Prima di decidere  se  procedere  al  lancio  di  uno  strumento
finanziario,  gli  intermediari   valutano   se   lo   stesso   possa
rappresentare una  minaccia  per  il  buon  funzionamento  o  per  la
stabilita' dei mercati finanziari. 
 
  4. Gli intermediari svolgono un'analisi di scenario per valutare  i
rischi che lo strumento finanziario produca risultati negativi per  i
clienti finali e in quali circostanze cio' puo' accadere. A tal fine,
lo strumento finanziario viene  valutato  alla  luce  di  circostanze
negative, quali ad esempio: 
 
  a) un deterioramento del contesto di mercato; 
 
  b) difficolta' finanziarie del  produttore  o  dei  soggetti  terzi
coinvolti nella realizzazione e/o nel funzionamento  dello  strumento
finanziario o verificarsi di un altro rischio di controparte; 
 
  c)  non  sostenibilita'  dello  strumento  finanziario  sul   piano
commerciale; o 
 
  d) presenza di una domanda per lo strumento finanziario molto  piu'
alta   del   previsto,   tale    da    compromettere    le    risorse
dell'intermediario e/o il mercato dello strumento sottostante. 
 
  5. Gli intermediari valutano la struttura dei costi e  degli  oneri
proposta per lo  strumento  finanziario,  esaminando  tra  l'altro  i
seguenti elementi: 
 
  a) che i costi  e  gli  oneri  dello  strumento  finanziario  siano
compatibili con le esigenze, gli obiettivi e le  caratteristiche  del
mercato di riferimento; 
 
  b) che i costi e gli oneri  non  compromettano  le  aspettative  di
rendimento dello strumento finanziario, come ad esempio nel  caso  in
cui  tali  costi  o  oneri  eguaglino,  superino  o  eliminino  quasi
integralmente i vantaggi fiscali  attesi  relativi  a  uno  strumento
finanziario; e 
 
  c) che la  struttura  dei  costi  e  degli  oneri  dello  strumento
finanziario  sia  adeguatamente  trasparente  per   il   mercato   di
riferimento, non occulti i costi e gli oneri  e  non  risulti  troppo
complessa da comprendere.