Art. 66. (Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale) 1. L'organo con funzione di supervisione strategica esercita un controllo effettivo sul processo di governo degli strumenti finanziari adottato dall'intermediario. 2. La funzione di controllo di conformita' alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo degli strumenti finanziari, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente Capo. 3. Le relazioni della funzione di controllo di conformita' comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari realizzati dall'intermediario e sulla strategia di distribuzione. 4. Gli intermediari mettono a disposizione della Consob, su richiesta di quest'ultima, le relazioni di cui al comma 3. 5. Gli intermediari assicurano che il personale coinvolto nella realizzazione degli strumenti finanziari sia in possesso delle necessarie competenze per comprenderne le caratteristiche e i connessi rischi.