(Allegato-art. 66)
 
                              Art. 66. 
 
(Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo  e
                           del personale) 
 
  1. L'organo con funzione di  supervisione  strategica  esercita  un
controllo  effettivo  sul  processo  di   governo   degli   strumenti
finanziari adottato dall'intermediario. 
 
  2. La funzione di controllo di conformita' alle norme  monitora  lo
sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle  misure  di
governo degli strumenti finanziari, al fine di individuare  i  rischi
di mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente Capo. 
 
  3.  Le  relazioni  della  funzione  di  controllo  di   conformita'
comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti  finanziari
realizzati dall'intermediario e sulla strategia di distribuzione. 
 
  4.  Gli  intermediari  mettono  a  disposizione  della  Consob,  su
richiesta di quest'ultima, le relazioni di cui al comma 3. 
 
  5. Gli intermediari assicurano che  il  personale  coinvolto  nella
realizzazione  degli  strumenti  finanziari  sia  in  possesso  delle
necessarie  competenze  per  comprenderne  le  caratteristiche  e   i
connessi rischi.