Art. 67. (Riesame) 1. Gli intermediari produttori riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari da essi realizzati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa influire materialmente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento e valutano se ciascun strumento finanziario permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e sia distribuito al mercato di riferimento, ovvero a clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il medesimo non e' compatibile. 2. Gli intermediari riesaminano gli strumenti finanziari prima di qualsiasi ulteriore nuova emissione o rilancio, qualora siano a conoscenza di eventi che possano incidere materialmente sul rischio potenziale per gli investitori, e comunque a intervalli regolari al fine di valutare se il funzionamento degli strumenti finanziari rimanga idoneo all'adempimento degli obblighi posti dal presente Capo. 3. Gli intermediari stabiliscono la periodicita' del riesame sulla base di fattori pertinenti, compresi quelli connessi alla complessita' o al carattere innovativo delle strategie di investimento perseguite. 4. Gli intermediari identificano gli eventi cruciali in grado di incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento dello strumento finanziario, quali: a) il superamento di una soglia che incidera' sul profilo di rendimento dello strumento finanziario; o b) la solvibilita' degli emittenti i cui titoli o le cui garanzie possono incidere sul rendimento dello strumento finanziario. 5. Nei casi di cui al comma 4, gli intermediari adottano misure appropriate, consistenti, tra l'altro: a) nella fornitura di informazioni significative sull'evento e sui relativi effetti sullo strumento finanziario ai clienti ovvero agli intermediari distributori qualora l'intermediario produttore non offra o venda lo strumento finanziario direttamente ai clienti; b) nel cambiamento del processo di approvazione dello strumento; c) nell'arresto di ulteriori emissioni dello strumento finanziario; d) nella modifica dello strumento finanziario al fine di evitare clausole contrattuali vessatorie; e) nella valutazione dei canali di vendita degli strumenti finanziari al fine di verificare che gli stessi siano appropriati, qualora gli intermediari si rendano conto che lo strumento finanziario non e' venduto in coerenza con quanto previsto ai sensi dell'articolo 64, comma 1; f) nel contattare l'intermediario distributore per valutare modifiche riguardanti il processo di distribuzione; g) nell'interruzione del rapporto con l'intermediario distributore; o h) nell'informare la Consob.