(Allegato-art. 67)
 
                              Art. 67. 
 
                              (Riesame) 
 
  1.  Gli  intermediari  produttori  riesaminano   regolarmente   gli
strumenti finanziari da essi realizzati, tenendo conto  di  qualsiasi
evento che possa influire materialmente sui rischi potenziali per  il
mercato di riferimento e valutano se  ciascun  strumento  finanziario
permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi
del  mercato  di  riferimento  e  sia  distribuito  al   mercato   di
riferimento, ovvero a clienti per le cui esigenze, caratteristiche  e
obiettivi il medesimo non e' compatibile. 
 
  2. Gli intermediari riesaminano gli strumenti finanziari  prima  di
qualsiasi ulteriore nuova  emissione  o  rilancio,  qualora  siano  a
conoscenza di eventi che possano incidere materialmente  sul  rischio
potenziale per gli investitori, e comunque a intervalli  regolari  al
fine di valutare  se  il  funzionamento  degli  strumenti  finanziari
rimanga idoneo all'adempimento  degli  obblighi  posti  dal  presente
Capo. 
 
  3. Gli intermediari stabiliscono la periodicita' del riesame  sulla
base  di  fattori   pertinenti,   compresi   quelli   connessi   alla
complessita'  o  al   carattere   innovativo   delle   strategie   di
investimento perseguite. 
 
  4. Gli intermediari identificano gli eventi cruciali  in  grado  di
incidere sul rischio potenziale o  sulle  aspettative  di  rendimento
dello strumento finanziario, quali: 
 
  a) il superamento di  una  soglia  che  incidera'  sul  profilo  di
rendimento dello strumento finanziario; o 
 
  b) la solvibilita' degli emittenti i cui titoli o le  cui  garanzie
possono incidere sul rendimento dello strumento finanziario. 
 
  5. Nei casi di cui al comma 4,  gli  intermediari  adottano  misure
appropriate, consistenti, tra l'altro: 
 
  a) nella fornitura di informazioni significative sull'evento e  sui
relativi effetti sullo strumento finanziario ai clienti  ovvero  agli
intermediari  distributori  qualora  l'intermediario  produttore  non
offra o venda lo strumento finanziario direttamente ai clienti; 
 
  b) nel cambiamento del processo di approvazione dello strumento; 
 
  c) nell'arresto di ulteriori emissioni dello strumento finanziario; 
 
  d) nella modifica dello strumento finanziario al  fine  di  evitare
clausole contrattuali vessatorie; 
 
  e)  nella  valutazione  dei  canali  di  vendita  degli   strumenti
finanziari al fine di verificare che gli  stessi  siano  appropriati,
qualora  gli  intermediari  si  rendano  conto   che   lo   strumento
finanziario non e' venduto in coerenza con quanto previsto  ai  sensi
dell'articolo 64, comma 1; 
 
  f)  nel  contattare  l'intermediario  distributore   per   valutare
modifiche riguardanti il processo di distribuzione; 
 
  g) nell'interruzione del rapporto con l'intermediario distributore;
o 
 
  h) nell'informare la Consob.