(Allegato-art. 69)
 
                              Art. 69. 
 
(Rapporti  di  collaborazione  nella  realizzazione  degli  strumenti
                             finanziari) 
 
  1.  Gli  intermediari  che,  ai  fini  della  creazione,  sviluppo,
emissione e/o concezione di uno  strumento  finanziario,  collaborano
con altri soggetti, anche non autorizzati e vigilati ai  sensi  della
direttiva 2014/65/UE, ovvero con imprese di paesi terzi,  definiscono
le responsabilita' reciproche mediante accordo scritto.