Art. 69. (Rapporti di collaborazione nella realizzazione degli strumenti finanziari) 1. Gli intermediari che, ai fini della creazione, sviluppo, emissione e/o concezione di uno strumento finanziario, collaborano con altri soggetti, anche non autorizzati e vigilati ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ovvero con imprese di paesi terzi, definiscono le responsabilita' reciproche mediante accordo scritto.