Art. 104.
Indennita' di specificita' infermieristica
1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle
competenze e delle specifiche attivita' svolte, al personale
infermieristico, dipendenti delle aziende ed enti, a decorrere dal 1°
gennaio 2021 e' attribuita la specifica indennita' di cui all'art. 1,
comma 409 della legge n. 178/2020 denominata «Indennita' di
specificita' infermieristica» da erogarsi per dodici mensilita' quale
parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili
di cui all'allegata Tabella H.