Art. 104. Indennita' di specificita' infermieristica 1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attivita' svolte, al personale infermieristico, dipendenti delle aziende ed enti, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e' attribuita la specifica indennita' di cui all'art. 1, comma 409 della legge n. 178/2020 denominata «Indennita' di specificita' infermieristica» da erogarsi per dodici mensilita' quale parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili di cui all'allegata Tabella H.