Art. 105.
Indennita' tutela del malato e promozione della salute
1. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello
specifico ruolo nelle attivita' direttamente finalizzate alla tutela
del malato e alla promozione della salute, al personale appartenente
alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione,
tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente
sociale nonche' agli operatori socio sanitari, dipendenti delle
aziende ed enti, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e' attribuita la
specifica indennita' di cui all'art. 1, comma 414 della legge n.
178/2020 denominata «Indennita' tutela del malato e promozione della
salute» da erogarsi per dodici mensilita' quale parte del trattamento
economico fondamentale, negli importi mensili di cui all'allegata
Tabella I.