Art. 105. Indennita' tutela del malato e promozione della salute 1. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attivita' direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, al personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonche' agli operatori socio sanitari, dipendenti delle aziende ed enti, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e' attribuita la specifica indennita' di cui all'art. 1, comma 414 della legge n. 178/2020 denominata «Indennita' tutela del malato e promozione della salute» da erogarsi per dodici mensilita' quale parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili di cui all'allegata Tabella I.