(Allegato-art. 106)
                              Art. 106. 
 
         Indennita' di turno, di servizio notturno e festivo 
 
    1. L'indennita' di cui al  presente  articolo  e'  finalizzata  a
riconoscere  il  disagio  del  personale  turnista  derivante   dalla
particolare articolazione dell'orario di lavoro. 
    2. Al personale di  tutti  i  ruoli  e  di  tutte  le  aree,  con
esclusione  dell'area  del  personale  di   elevata   qualificazione,
operante  in  servizi   attivati,   in   base   alla   programmazione
dell'azienda o ente, per un  minimo  di  dodici  ore  giornaliere  ed
effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennita'
giornaliera, ivi incluso il giorno  montante  e  smontante  il  turno
notturno, pari a euro 2,07 per ogni  giornata  di  effettivo  lavoro.
Tale indennita' non e'  corrisposta  per  i  giorni  di  assenza  dal
servizio a qualsiasi titolo effettuata. 
    3. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree  compete  una
indennita' oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e
le ore 6 del giorno  successivo,  pari  a  4,00  euro,  eventualmente
elevabile in sede di contrattazione integrativa. 
    4.  Per  il  servizio  prestato   in   giorno   festivo   compete
un'indennita' oraria pari a euro 2,55 lorde. 
    5.  Le  indennita'  di  cui  al  presente   articolo   compensano
interamente il  disagio  derivante  dalla  particolare  articolazione
dell'ordinario sviluppo del turno. L'attivita' prestata dal personale
in giorno  festivo  infrasettimanale  da'  titolo,  a  richiesta  del
dipendente da effettuarsi entro  trenta  giorni,  ferme  restanti  le
indennita' di cui ai commi 3 e 4, alternativamente: 
      a) a equivalente riposo compensativo; 
      b) alla corresponsione del compenso  per  lavoro  straordinario
con le maggiorazioni previste per  il  lavoro  straordinario  di  cui
all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario); 
      c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore). 
    6. Le indennita' di cui al presente articolo sono cumulabili  tra
di loro e sono finanziate con il fondo di  cui  all'art.  103  (Fondo
premialita' e condizioni di lavoro) 
    7. Le indennita' di cui  al  presente  articolo  sostituiscono  e
disapplicano, a decorrere dal 1°  gennaio  2023,  le  indennita'  per
particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 86, commi 3,  4,  7,
12, 13 e 14 del CCNL 21 maggio 2018.