Art. 106.
Indennita' di turno, di servizio notturno e festivo
1. L'indennita' di cui al presente articolo e' finalizzata a
riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla
particolare articolazione dell'orario di lavoro.
2. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con
esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione,
operante in servizi attivati, in base alla programmazione
dell'azienda o ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed
effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennita'
giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno
notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro.
Tale indennita' non e' corrisposta per i giorni di assenza dal
servizio a qualsiasi titolo effettuata.
3. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una
indennita' oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e
le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00 euro, eventualmente
elevabile in sede di contrattazione integrativa.
4. Per il servizio prestato in giorno festivo compete
un'indennita' oraria pari a euro 2,55 lorde.
5. Le indennita' di cui al presente articolo compensano
interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione
dell'ordinario sviluppo del turno. L'attivita' prestata dal personale
in giorno festivo infrasettimanale da' titolo, a richiesta del
dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le
indennita' di cui ai commi 3 e 4, alternativamente:
a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario
con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui
all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario);
c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore).
6. Le indennita' di cui al presente articolo sono cumulabili tra
di loro e sono finanziate con il fondo di cui all'art. 103 (Fondo
premialita' e condizioni di lavoro)
7. Le indennita' di cui al presente articolo sostituiscono e
disapplicano, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le indennita' per
particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 86, commi 3, 4, 7,
12, 13 e 14 del CCNL 21 maggio 2018.