Art. 106. Indennita' di turno, di servizio notturno e festivo 1. L'indennita' di cui al presente articolo e' finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro. 2. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'azienda o ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennita' giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennita' non e' corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata. 3. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennita' oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00 euro, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa. 4. Per il servizio prestato in giorno festivo compete un'indennita' oraria pari a euro 2,55 lorde. 5. Le indennita' di cui al presente articolo compensano interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'ordinario sviluppo del turno. L'attivita' prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale da' titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennita' di cui ai commi 3 e 4, alternativamente: a) a equivalente riposo compensativo; b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario); c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore). 6. Le indennita' di cui al presente articolo sono cumulabili tra di loro e sono finanziate con il fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni di lavoro) 7. Le indennita' di cui al presente articolo sostituiscono e disapplicano, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le indennita' per particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 86, commi 3, 4, 7, 12, 13 e 14 del CCNL 21 maggio 2018.