Art. 107.
Indennita' per l'operativita' in particolari UO/Servizi
1. Le indennita' di cui al presente articolo e' destinata al
personale, con esclusione dell'area del personale di elevata
qualificazione, che presta il proprio lavoro presso uita' operative o
servizi particolarmente disagiati.
2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e
discipline equipollenti cosi' come individuate dal decreto
ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni, i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie
sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di
emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le
prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per
le dipendenze, compete una indennita' giornaliera lorda per giornata
di presenza, negli importi di seguito indicati:
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| | Importo |
| Destinatari |giornaliero |
+======================================================+============+
|Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e | |
|tecnico delle aree dei professionisti della salute e | |
|dei funzionari, degli assistenti e degli operatori | 5,00 |
+------------------------------------------------------+------------+
|Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza | |
|dell'area del personale di supporto | 1,50 |
+------------------------------------------------------+------------+
Le indennita' del presente comma non sono cumulabili fra loro e
nel caso di assegnazione del personale a piu' servizi, viene
corrisposta una indennita'.
3. Le UO/Servizi e gli importi di cui al comma 2 possono essere
integrati dalle aziende in sede di contrattazione integrativa ai
sensi dell'art. 9, comma 5, lettera l) tenuto conto della consistenza
del fondo e in conformita' alle disposizioni legislative vigenti in
materia di organizzazione.
4. Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al
comma 2, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 come
previsto dall'art. 1, comma 293, legge n. 234/2021, al personale di
tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una
indennita' mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilita' in
ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo e'
stabilito presso ciascuna Azienda o ente in funzione delle risorse
confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 103, comma 4 (Fondo
premialita' e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione,
presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di
pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei
limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, e'
riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a
titolo di anticipazione della predetta indennita', l'importo mensile
lordo di euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno
successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente.
5. Le indennita' di cui al presente articolo compensano
interamente il disagio del personale operante in particolari unita'
operative o servizi.
6. Le indennita' di cui al presente articolo sono finanziate con
il fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni di
lavoro).
7. Il presente articolo sostituisce e disapplica, a decorrere dal
1° gennaio 2023, l'art. 86, commi 6, 8, 9, 10, 11 e 14, l'art. 87 e
l'art. 88 del CCNL 21 maggio 2018.