Art. 107. Indennita' per l'operativita' in particolari UO/Servizi 1. Le indennita' di cui al presente articolo e' destinata al personale, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso uita' operative o servizi particolarmente disagiati. 2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti cosi' come individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennita' giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: ===================================================================== | | Importo | | Destinatari |giornaliero | +======================================================+============+ |Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e | | |tecnico delle aree dei professionisti della salute e | | |dei funzionari, degli assistenti e degli operatori | 5,00 | +------------------------------------------------------+------------+ |Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza | | |dell'area del personale di supporto | 1,50 | +------------------------------------------------------+------------+ Le indennita' del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a piu' servizi, viene corrisposta una indennita'. 3. Le UO/Servizi e gli importi di cui al comma 2 possono essere integrati dalle aziende in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera l) tenuto conto della consistenza del fondo e in conformita' alle disposizioni legislative vigenti in materia di organizzazione. 4. Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 come previsto dall'art. 1, comma 293, legge n. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennita' mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilita' in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo e' stabilito presso ciascuna Azienda o ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 103, comma 4 (Fondo premialita' e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, e' riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennita', l'importo mensile lordo di euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente. 5. Le indennita' di cui al presente articolo compensano interamente il disagio del personale operante in particolari unita' operative o servizi. 6. Le indennita' di cui al presente articolo sono finanziate con il fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni di lavoro). 7. Il presente articolo sostituisce e disapplica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'art. 86, commi 6, 8, 9, 10, 11 e 14, l'art. 87 e l'art. 88 del CCNL 21 maggio 2018.