(Allegato-art. 107)
                              Art. 107. 
 
       Indennita' per l'operativita' in particolari UO/Servizi 
 
    1. Le indennita' di cui al  presente  articolo  e'  destinata  al
personale,  con  esclusione  dell'area  del  personale   di   elevata
qualificazione, che presta il proprio lavoro presso uita' operative o
servizi particolarmente disagiati. 
    2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e
discipline  equipollenti   cosi'   come   individuate   dal   decreto
ministeriale  30  gennaio  1998   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, i gruppi operatori e le terapie intensive,  le  terapie
sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi,  le  UO/Servizi  di
emergenza  urgenza,  i  servizi  che  espletano  in  via  diretta  le
prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi  per
le dipendenze, compete una indennita' giornaliera lorda per  giornata
di presenza, negli importi di seguito indicati: 
 
=====================================================================
|                                                      |  Importo   |
|                     Destinatari                      |giornaliero |
+======================================================+============+
|Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e       |            |
|tecnico delle aree dei professionisti della salute e  |            |
|dei funzionari, degli assistenti e degli operatori    |    5,00    |
+------------------------------------------------------+------------+
|Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza   |            |
|dell'area del personale di supporto                   |    1,50    |
+------------------------------------------------------+------------+
 
    Le indennita' del presente comma non sono cumulabili fra  loro  e
nel  caso  di  assegnazione  del  personale  a  piu'  servizi,  viene
corrisposta una indennita'. 
    3. Le UO/Servizi e gli importi di cui al comma 2  possono  essere
integrati dalle aziende in  sede  di  contrattazione  integrativa  ai
sensi dell'art. 9, comma 5, lettera l) tenuto conto della consistenza
del fondo e in conformita' alle disposizioni legislative  vigenti  in
materia di organizzazione. 
    4. Nei servizi di pronto soccorso, oltre  a  quanto  previsto  al
comma 2, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere  dal  2022  come
previsto dall'art. 1, comma 293, legge n. 234/2021, al  personale  di
tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una
indennita' mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilita'  in
ragione della effettiva presenza  in  servizio,  il  cui  importo  e'
stabilito presso ciascuna Azienda o ente in  funzione  delle  risorse
confluite  nel  Fondo  ai  sensi  dell'art.  103,  comma   4   (Fondo
premialita' e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione,
presso ciascuna  Regione,  della  quota  di  risorse  finanziarie  di
pertinenza di ciascuna azienda o  ente  a  copertura  dell'onere  nei
limiti delle  risorse  individuate  ai  sensi  della  Tabella  G,  e'
riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in  servizio  ed  a
titolo di anticipazione della predetta indennita', l'importo  mensile
lordo di euro 40,00,  da  conguagliarsi  con  i  valori  che  saranno
successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente. 
    5.  Le  indennita'  di  cui  al  presente   articolo   compensano
interamente il disagio del personale operante in  particolari  unita'
operative o servizi. 
    6. Le indennita' di cui al presente articolo sono finanziate  con
il fondo di cui all'art.  103  (Fondo  premialita'  e  condizioni  di
lavoro). 
    7. Il presente articolo sostituisce e disapplica, a decorrere dal
1° gennaio 2023, l'art. 86, commi 6, 8, 9, 10, 11 e 14, l'art.  87  e
l'art. 88 del CCNL 21 maggio 2018.