Art. 109.
Indennita' di rischio radiologico
1. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica
esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la
durata del periodo di esposizione, e' confermata la corresponsione
dell'indennita' di rischio radiologico nella misura mensile di euro
103,29. Tale indennita' e' corrisposta per dodici mensilita'.
2. L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano
le «zone controllate», deve avvenire ai sensi e con gli organismi e
commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle
vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale
esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
3. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma 2 ai fini della
corresponsione dell'indennita' sono oggetto di informazione alle
organizzazioni sindacali di cui all'art. 5 (Informazione).
4. L'indennita' di cui al presente articolo e' finanziata con il
fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni di lavoro).