(Allegato-art. 109)
                              Art. 109. 
 
                  Indennita' di rischio radiologico 
 
    1. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica
esposto in modo permanente  al  rischio  radiologico,  per  tutta  la
durata del periodo di esposizione, e'  confermata  la  corresponsione
dell'indennita' di rischio radiologico nella misura mensile  di  euro
103,29. Tale indennita' e' corrisposta per dodici mensilita'. 
    2. L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano
le «zone controllate», deve avvenire ai sensi e con gli  organismi  e
commissioni operanti a tal fine nelle sedi  aziendali  in  base  alle
vigenti disposizioni. Le  visite  mediche  periodiche  del  personale
esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale. 
    3. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma 2  ai  fini  della
corresponsione dell'indennita'  sono  oggetto  di  informazione  alle
organizzazioni sindacali di cui all'art. 5 (Informazione). 
    4. L'indennita' di cui al presente articolo e' finanziata con  il
fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni di lavoro).