Art. 109. Indennita' di rischio radiologico 1. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, e' confermata la corresponsione dell'indennita' di rischio radiologico nella misura mensile di euro 103,29. Tale indennita' e' corrisposta per dodici mensilita'. 2. L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le «zone controllate», deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale. 3. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma 2 ai fini della corresponsione dell'indennita' sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 5 (Informazione). 4. L'indennita' di cui al presente articolo e' finanziata con il fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni di lavoro).