Art. 110. Riposo biologico 1. Al personale, ivi inclusi i tecnici sanitari di radiologia medica, esposto in modo permanente al rischio radiologico, ai sensi dell'art. 109, comma 2 (Indennita' di rischio radiologico), competono quindici giorni consecutivi di riposo biologico da fruirsi entro l'anno solare di riferimento in una unica soluzione. 2. Il predetto periodo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettivo periodo di esposizione nel corso dell'anno di riferimento computandosi come mese intero i periodi superiori a quindici giorni. Sono esclusi dal computo delle assenze i quindici giorni di cui al comma 1, le ferie e le festivita' soppresse.