(Allegato-art. 110)
                              Art. 110. 
 
                          Riposo biologico 
 
    1. Al personale, ivi inclusi i  tecnici  sanitari  di  radiologia
medica, esposto in modo permanente al rischio radiologico,  ai  sensi
dell'art. 109, comma 2 (Indennita' di rischio radiologico), competono
quindici giorni consecutivi di  riposo  biologico  da  fruirsi  entro
l'anno solare di riferimento in una unica soluzione. 
    2. Il predetto periodo viene riproporzionato sulla base dei  mesi
di  effettivo  periodo  di  esposizione  nel   corso   dell'anno   di
riferimento computandosi come  mese  intero  i  periodi  superiori  a
quindici giorni. Sono esclusi dal computo delle  assenze  i  quindici
giorni di cui al comma 1, le ferie e le festivita' soppresse.