Art. 110.
Riposo biologico
1. Al personale, ivi inclusi i tecnici sanitari di radiologia
medica, esposto in modo permanente al rischio radiologico, ai sensi
dell'art. 109, comma 2 (Indennita' di rischio radiologico), competono
quindici giorni consecutivi di riposo biologico da fruirsi entro
l'anno solare di riferimento in una unica soluzione.
2. Il predetto periodo viene riproporzionato sulla base dei mesi
di effettivo periodo di esposizione nel corso dell'anno di
riferimento computandosi come mese intero i periodi superiori a
quindici giorni. Sono esclusi dal computo delle assenze i quindici
giorni di cui al comma 1, le ferie e le festivita' soppresse.