(Allegato-art. 111)
                              Art. 111. 
 
                  Indennita' di polizia giudiziaria 
 
    1. E' confermata l'indennita' di polizia giudiziaria nella misura
lorda, fissa ed annua di euro 960,00; essa compete al  personale  cui
e' stata attribuita dall'autorita' competente la qualifica di  agente
od  ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge, in relazione  alle  funzioni  ispettive  e  di
controllo previste dall'art. 27  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
    2. L'indennita' di cui al presente articolo e' finanziata con  il
fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni di lavoro). 
    3. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'articolo  86,
comma 2 del CCNL 21 maggio 2018.