Art. 111.
Indennita' di polizia giudiziaria
1. E' confermata l'indennita' di polizia giudiziaria nella misura
lorda, fissa ed annua di euro 960,00; essa compete al personale cui
e' stata attribuita dall'autorita' competente la qualifica di agente
od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di
controllo previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' finanziata con il
fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni di lavoro).
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 86,
comma 2 del CCNL 21 maggio 2018.