Art. 112. Indennita' di bilinguismo 1. Al personale in servizio nelle aziende e negli enti aventi sede nelle regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorieta', il sistema del bilinguismo e' confermata l'apposita indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale della Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige. 2. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali. 3. L'indennita' di cui al presenta articolo e' finanziata con il fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni di lavoro). 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 92 del CCNL 21 maggio 2018.