Art. 112.
Indennita' di bilinguismo
1. Al personale in servizio nelle aziende e negli enti aventi
sede nelle regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente,
con carattere di obbligatorieta', il sistema del bilinguismo e'
confermata l'apposita indennita' di bilinguismo, collegata alla
professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita'
previste per il personale della Regione a statuto speciale
Trentino-Alto Adige.
2. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non
risulti disciplinato da disposizioni speciali.
3. L'indennita' di cui al presenta articolo e' finanziata con il
fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni di lavoro).
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 92
del CCNL 21 maggio 2018.