(Allegato-art. 112)
                              Art. 112. 
 
                      Indennita' di bilinguismo 
 
    1. Al personale in servizio nelle aziende  e  negli  enti  aventi
sede nelle regioni a statuto speciale in cui vige  istituzionalmente,
con carattere di  obbligatorieta',  il  sistema  del  bilinguismo  e'
confermata  l'apposita  indennita'  di  bilinguismo,  collegata  alla
professionalita', nella stessa  misura  e  con  le  stesse  modalita'
previste  per  il  personale  della  Regione   a   statuto   speciale
Trentino-Alto Adige. 
    2. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto  non
risulti disciplinato da disposizioni speciali. 
    3. L'indennita' di cui al presenta articolo e' finanziata con  il
fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni di lavoro). 
    4. Il presente articolo disapplica e  sostituisce  l'articolo  92
del CCNL 21 maggio 2018.