(Allegato-Dichiarazioni)
                            DICHIARAZIONI 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 1 
 
    Con riferimento all'art.  60  (Congedi  dei  genitori)  le  parti
prendono atto che l'art.  1  della  legge  n.  92/2012  non  consente
l'automatica estensione  della  previsione  relativa  al  congedo  di
paternita' obbligatorio di cui all'art. 4, comma  24,  lettera  a)  e
successive modificazioni ed integrazioni  della  medesima  legge.  In
merito,  alla  luce  dell'importanza  dell'istituto,  finalizzato   a
riconoscere una piu' ampia  tutela  della  genitorialita',  le  parti
auspicano  che  vengano  posti  in  essere  i  necessari   interventi
normativi volti ad armonizzare la disciplina attualmente vigente  per
il settore privato a quella del settore pubblico. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 2 
 
    In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 (Obiettivi  e
strumenti) le  parti  auspicano  che  l'Osservatorio  a  composizione
paritetica composto dall'A.Ra.N.  e  dalle  confederazioni  sindacali
rappresentative avvii i propri lavori  in  tempi  celeri  e  valutano
positivamente la possibilita' di  organizzarsi  in  articolazioni  di
comparto. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 3 
 
    Le parti, con riferimento  all'art.  103,  comma  5,  lettera  d)
(Fondo  premialita'  e   condizioni   di   lavoro),   prendono   atto
positivamente  del  pronunciamento  della  Corte  dei  conti  Sezione
autonomie  (Sezione  delle  autonomie.  N.  6/SEZAUT/2018/QMIG)   che
chiarisce  che  gli  incentivi  per   funzioni   tecniche   sono   da
considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 4 
 
    Le parti, con riferimento  all'art.  103,  comma  5,  lettera  a)
(Fondo  premialita'  e   condizioni   di   lavoro),   prendono   atto
positivamente  del  pronunciamento  della  Corte  dei  conti  Sezione
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40/2018 che chiarisce che le risorse
aggiuntive regionali sono da  considerarsi  non  soggette  ai  limiti
dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 5 
 
    Con riferimento all'art.  63  (Integrazione  ai  criteri  per  la
mobilita' volontaria del personale) le parti precisano che  nel  caso
di mobilita' le ferie maturate dal dipendente presso l'azienda o ente
di provenienza, vengono conservate e  sono  fruite  presso  la  nuova
azienda o ente. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 6 
 
    Qualora specifiche disposizioni normative istituiscano  un  nuovo
profilo relativo  all'evoluzione  della  figura  di  operatore  socio
sanitario nel ruolo  sociosanitario  le  parti,  con  riferimento  al
titolo III - Capo I, si  incontreranno  al  fine  di  individuare  la
relativa collocazione nel sistema di classificazione del personale. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 7 
 
    Con successiva sessione negoziale sara' definito  il  trattamento
giuridico  ed  economico  del  personale  del  ruolo  della   ricerca
sanitaria e delle attivita' di supporto alla  ricerca  sanitaria;  si
procedera' inoltre alla verifica di ulteriori  profili  professionali
da collocare nell'ambito delle aree, quali a titolo  esemplificativo,
il  profilo  di  mediatore  culturale,  quello  di  educatore   socio
pedagogico e di operatore  tecnico  specializzato  senior,  operatore
tecnico di centrale.