DICHIARAZIONI
Dichiarazione congiunta n. 1
Con riferimento all'art. 60 (Congedi dei genitori) le parti
prendono atto che l'art. 1 della legge n. 92/2012 non consente
l'automatica estensione della previsione relativa al congedo di
paternita' obbligatorio di cui all'art. 4, comma 24, lettera a) e
successive modificazioni ed integrazioni della medesima legge. In
merito, alla luce dell'importanza dell'istituto, finalizzato a
riconoscere una piu' ampia tutela della genitorialita', le parti
auspicano che vengano posti in essere i necessari interventi
normativi volti ad armonizzare la disciplina attualmente vigente per
il settore privato a quella del settore pubblico.
Dichiarazione congiunta n. 2
In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 (Obiettivi e
strumenti) le parti auspicano che l'Osservatorio a composizione
paritetica composto dall'A.Ra.N. e dalle confederazioni sindacali
rappresentative avvii i propri lavori in tempi celeri e valutano
positivamente la possibilita' di organizzarsi in articolazioni di
comparto.
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti, con riferimento all'art. 103, comma 5, lettera d)
(Fondo premialita' e condizioni di lavoro), prendono atto
positivamente del pronunciamento della Corte dei conti Sezione
autonomie (Sezione delle autonomie. N. 6/SEZAUT/2018/QMIG) che
chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da
considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017.
Dichiarazione congiunta n. 4
Le parti, con riferimento all'art. 103, comma 5, lettera a)
(Fondo premialita' e condizioni di lavoro), prendono atto
positivamente del pronunciamento della Corte dei conti Sezione
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40/2018 che chiarisce che le risorse
aggiuntive regionali sono da considerarsi non soggette ai limiti
dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.
Dichiarazione congiunta n. 5
Con riferimento all'art. 63 (Integrazione ai criteri per la
mobilita' volontaria del personale) le parti precisano che nel caso
di mobilita' le ferie maturate dal dipendente presso l'azienda o ente
di provenienza, vengono conservate e sono fruite presso la nuova
azienda o ente.
Dichiarazione congiunta n. 6
Qualora specifiche disposizioni normative istituiscano un nuovo
profilo relativo all'evoluzione della figura di operatore socio
sanitario nel ruolo sociosanitario le parti, con riferimento al
titolo III - Capo I, si incontreranno al fine di individuare la
relativa collocazione nel sistema di classificazione del personale.
Dichiarazione congiunta n. 7
Con successiva sessione negoziale sara' definito il trattamento
giuridico ed economico del personale del ruolo della ricerca
sanitaria e delle attivita' di supporto alla ricerca sanitaria; si
procedera' inoltre alla verifica di ulteriori profili professionali
da collocare nell'ambito delle aree, quali a titolo esemplificativo,
il profilo di mediatore culturale, quello di educatore socio
pedagogico e di operatore tecnico specializzato senior, operatore
tecnico di centrale.