DICHIARAZIONI Dichiarazione congiunta n. 1 Con riferimento all'art. 60 (Congedi dei genitori) le parti prendono atto che l'art. 1 della legge n. 92/2012 non consente l'automatica estensione della previsione relativa al congedo di paternita' obbligatorio di cui all'art. 4, comma 24, lettera a) e successive modificazioni ed integrazioni della medesima legge. In merito, alla luce dell'importanza dell'istituto, finalizzato a riconoscere una piu' ampia tutela della genitorialita', le parti auspicano che vengano posti in essere i necessari interventi normativi volti ad armonizzare la disciplina attualmente vigente per il settore privato a quella del settore pubblico. Dichiarazione congiunta n. 2 In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 (Obiettivi e strumenti) le parti auspicano che l'Osservatorio a composizione paritetica composto dall'A.Ra.N. e dalle confederazioni sindacali rappresentative avvii i propri lavori in tempi celeri e valutano positivamente la possibilita' di organizzarsi in articolazioni di comparto. Dichiarazione congiunta n. 3 Le parti, con riferimento all'art. 103, comma 5, lettera d) (Fondo premialita' e condizioni di lavoro), prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. N. 6/SEZAUT/2018/QMIG) che chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. Dichiarazione congiunta n. 4 Le parti, con riferimento all'art. 103, comma 5, lettera a) (Fondo premialita' e condizioni di lavoro), prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei conti Sezione Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40/2018 che chiarisce che le risorse aggiuntive regionali sono da considerarsi non soggette ai limiti dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. Dichiarazione congiunta n. 5 Con riferimento all'art. 63 (Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria del personale) le parti precisano che nel caso di mobilita' le ferie maturate dal dipendente presso l'azienda o ente di provenienza, vengono conservate e sono fruite presso la nuova azienda o ente. Dichiarazione congiunta n. 6 Qualora specifiche disposizioni normative istituiscano un nuovo profilo relativo all'evoluzione della figura di operatore socio sanitario nel ruolo sociosanitario le parti, con riferimento al titolo III - Capo I, si incontreranno al fine di individuare la relativa collocazione nel sistema di classificazione del personale. Dichiarazione congiunta n. 7 Con successiva sessione negoziale sara' definito il trattamento giuridico ed economico del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto alla ricerca sanitaria; si procedera' inoltre alla verifica di ulteriori profili professionali da collocare nell'ambito delle aree, quali a titolo esemplificativo, il profilo di mediatore culturale, quello di educatore socio pedagogico e di operatore tecnico specializzato senior, operatore tecnico di centrale.