(Testo unico imposte sui redditi-art. 203)
                              ART. 203 
    Imposizione sostitutiva sulle locazioni di immobili abitativi 
(articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
                                 23) 
 
1. In alternativa facoltativa rispetto al  regime  ordinario  vigente
per la tassazione del reddito  fondiario  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche,  il  proprietario  o  il  titolare  di
diritto reale di godimento di unita' immobiliari abitative  locate  a
uso abitativo puo' optare per il seguente regime. 
2. Il canone di locazione relativo  ai  contratti  aventi  a  oggetto
immobili  a  uso  abitativo   e   le   relative   pertinenze   locate
congiuntamente all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla
decisione del locatore,  a  un'imposta,  operata  nella  forma  della
cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche e  delle  relative  addizionali,  nonche'  delle  imposte  di
registro e di bollo sul contratto di  locazione;  la  cedolare  secca
sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione
e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di  locazione
annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica  in  ragione
di un'aliquota del 21  per  cento.  La  cedolare  secca  puo'  essere
applicata anche ai contratti di locazione per i  quali  non  sussiste
l'obbligo di registrazione. Per  i  contratti  stipulati  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge  9  dicembre
1998, n. 431, nonche' dell'articolo 39, commi 7, 8 e 9,  relativi  ad
abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.  61,  e  negli  altri
comuni  ad  alta  tensione   abitativa   individuati   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica,  l'aliquota  della
cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti  e'  ridotta
al 10 per cento. Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili
a uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di  cui  al
presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore  non  si
applicano le imposte di registro e di bollo. 
3. Nei casi di omessa richiesta di  registrazione  del  contratto  di
locazione si applica l'articolo 41 del  testo  unico  delle  sanzioni
tributarie amministrative e penali di cui al  decreto  legislativo  5
novembre 2024, n. 173. La mancata presentazione  della  comunicazione
relativa  alla  proroga  del  contratto  non   comporta   la   revoca
dell'opzione esercitata in sede di  registrazione  del  contratto  di
locazione qualora il contribuente abbia  mantenuto  un  comportamento
coerente con la volonta' di  optare  per  il  regime  della  cedolare
secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i  redditi  da
cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. 
4. La cedolare secca e' versata entro il  termine  stabilito  per  il
versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si  fa
luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro  eventualmente
gia' pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la  riscossione,  i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso a essa relativi
si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonche'  di
versamento in acconto  della  cedolare  secca  dovuta,  nella  misura
dell'85 per cento per l'anno 2011, del 95 per cento dal 2012 al  2020
e del 100 per cento dal 2021, e del versamento a saldo della medesima
cedolare, nonche' ogni altra disposizione utile, anche  dichiarativa,
ai fini dell'attuazione del presente articolo.