ART. 203
Imposizione sostitutiva sulle locazioni di immobili abitativi
(articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
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1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente
per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di
diritto reale di godimento di unita' immobiliari abitative locate a
uso abitativo puo' optare per il seguente regime.
2. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi a oggetto
immobili a uso abitativo e le relative pertinenze locate
congiuntamente all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla
decisione del locatore, a un'imposta, operata nella forma della
cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle relative addizionali, nonche' delle imposte di
registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca
sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione
e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione
annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione
di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca puo' essere
applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste
l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, nonche' dell'articolo 39, commi 7, 8 e 9, relativi ad
abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri
comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della
cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti e' ridotta
al 10 per cento. Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili
a uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al
presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si
applicano le imposte di registro e di bollo.
3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di
locazione si applica l'articolo 41 del testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173. La mancata presentazione della comunicazione
relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca
dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di
locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento
coerente con la volonta' di optare per il regime della cedolare
secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da
cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
4. La cedolare secca e' versata entro il termine stabilito per il
versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa
luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente
gia' pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso a essa relativi
si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonche' di
versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura
dell'85 per cento per l'anno 2011, del 95 per cento dal 2012 al 2020
e del 100 per cento dal 2021, e del versamento a saldo della medesima
cedolare, nonche' ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa,
ai fini dell'attuazione del presente articolo.