(Testo unico imposte sui redditi-art. 204)
                              ART. 204 
                             Esclusioni 
   (articolo 3, comma 6, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) 
 
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 203 non  si
applicano alle  locazioni  di  unita'  immobiliari  a  uso  abitativo
effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa,  o  di  arti  e
professioni. Il reddito derivante dai contratti di  cui  al  presente
articolo non puo' essere, comunque, inferiore al reddito  determinato
ai sensi dell'articolo 39, comma 1.