ART. 204
Esclusioni
(articolo 3, comma 6, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 203 non si
applicano alle locazioni di unita' immobiliari a uso abitativo
effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa, o di arti e
professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente
articolo non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato
ai sensi dell'articolo 39, comma 1.