(Testo unico imposte sui redditi-art. 205)
                              ART. 205 
Applicazione dell'aliquota  della  cedolare  secca  per  contratti  a
                          canone concordato 
(articolo 3, comma 6-bis, decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
articolo 9, commi 2-bis e 2-bis.1, decreto-legge 28  marzo  2014,  n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80) 
 
1 L'opzione di cui all'articolo 203, comma 1, puo' essere  esercitata
anche per le unita' immobiliari abitative  locate  nei  confronti  di
cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro  di
cui al libro I, titolo II del  codice  civile,  purche'  sublocate  a
studenti universitari e date a disposizione dei comuni  con  rinuncia
all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. 
2. L'aliquota prevista dall'articolo 203, comma 2, quarto periodo, si
applica anche ai contratti di locazione stipulati nei  comuni  per  i
quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data del 28
maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito  del  verificarsi  degli
eventi calamitosi previsti dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
3. L'aliquota prevista dall'articolo 203, comma 2, quarto periodo, si
applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
in cui sia stata individuata  da  un'ordinanza  sindacale  una  'zona
rossa'.