ART. 206
Disposizioni varie
(articolo 3, commi 7, 10-bis e 11, decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23)
1. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni,
detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque
conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto
reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore
delle locazioni abitative sono attribuite ai comuni, in relazione ai
contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo
utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero
6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale
e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di
edifici condominiali.
3. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare
secca e' sospesa, per un periodo corrispondente alla durata
dell'opzione, la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone,
anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la
variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha
dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata,
con la quale rinuncia a esercitare la facolta' di chiedere
l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui
al presente comma sono inderogabili.