(Testo unico imposte sui redditi-art. 206)
                              ART. 206 
                         Disposizioni varie 
(articolo 3, commi 7, 10-bis e 11, decreto legislativo 14 marzo 2011,
                               n. 23) 
 
1.  Quando  le  vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,   per   il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di  deduzioni,
detrazioni o benefici  di  qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali,  si  tiene  comunque
conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto
reddito  rileva  anche  ai  fini  dell'indicatore  della   situazione
economica  equivalente  (I.S.E.E.)  di   cui   all'articolo   5   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
2. Per assicurare il  contrasto  dell'evasione  fiscale  nel  settore
delle locazioni abitative sono attribuite ai comuni, in relazione  ai
contratti  di  locazione,  funzioni  di  monitoraggio  anche   previo
utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo  comma,  numero
6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale
e conseguenti annotazioni delle  locazioni  esistenti  in  ambito  di
edifici condominiali. 
3. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare
secca  e'  sospesa,  per  un  periodo  corrispondente   alla   durata
dell'opzione, la facolta' di  chiedere  l'aggiornamento  del  canone,
anche se prevista  nel  contratto  a  qualsiasi  titolo,  inclusa  la
variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi  nell'anno
precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il  locatore  non  ha
dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata,
con  la  quale  rinuncia  a  esercitare  la  facolta'   di   chiedere
l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui
al presente comma sono inderogabili.