(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 87)
                               Art. 87 
 
 
       Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio 
 
    1. Le udienze sono pubbliche a pena  di  nullita',  salvo  quanto
previsto dal comma 2. 
    2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si  trattano  in
camera di consiglio: 
    a) i giudizi cautelari e  quelli  relativi  all'esecuzione  delle
misure cautelari collegiali; 
    b) il giudizio in materia di silenzio; 
    c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi; 
    d) i giudizi di ottemperanza; 
    e)  i  giudizi  in  opposizione  ai   decreti   che   pronunciano
l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio. 
    3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi  di
cui alla lettera a),  tutti  i  termini  processuali  sono  dimezzati
rispetto a quelli  del  processo  ordinario,  tranne  quelli  per  la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei
motivi aggiunti. La camera di consiglio  e'  fissata  d'ufficio  alla
prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente  dalla
scadenza del termine di  costituzione  delle  parti  intimate.  Nella
camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta. 
    4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce  motivo  di
nullita' della decisione.