(CODICE CIVILE-art. 162)
                              Art. 162. 
 
    (Forma delle convenzioni matrimoniali e loro immutabilita'). 
 
  Le  convenzioni  matrimoniali  devono  essere  stipulate  per  atto
pubblico sotto pena di nullita'. 
 
  Non possono essere mutate dopo la celebrazione del matrimonio. 
 
  Possono essere stipulate dopo la celebrazione  del  matrimonio  nei
casi previsti  dalla  legge,  purche'  non  alterino  le  convenzioni
matrimoniali gia' stabilite.