(CODICE CIVILE-art. 164)
                              Art. 164. 
 
                       (Controdichiarazioni). 
 
  Non e' ammessa alcuna prova  della  simulazione  delle  convenzioni
matrimoniali, anche se risulta da controdichiarazioni scritte. 
 
  Queste possono avere effetto limitatamente a  coloro  tra  i  quali
sono intervenute, solo se fatte  con  la  presenza  e  il  simultaneo
consenso di tutte le persone che sono state parti  nel  contratto  di
matrimonio.