(CODICE CIVILE-art. 165)
                              Art. 165. 
 
                       (Capacita' del minore). 
 
  Il minore capace di contrarre matrimonio e' pure capace di prestare
il consenso per tutte le stipulazioni  e  le  donazioni  che  possono
farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli  e'  stato
assistito dal genitore esercente la patria potesta', dal tutore,  dal
curatore, se si tratta di minore emancipato, o dal curatore  speciale
nominato a norma dell'ultimo comma dell'art. 90. 
 
  Il minore emancipato deve essere assistito dal curatore  anche  nel
caso in cui non occorre l'assenso di  questo  per  la  validita'  del
matrimonio.