(CODICE CIVILE-art. 166)
                              Art. 166. 
 
                    (Capacita' dell'inabilitato). 
 
  Per la validita' delle stipulazioni e delle  donazioni,  fatte  nel
contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro  il  quale
e'  stato  promosso  giudizio  di   inabilitazione,   e'   necessaria
l'assistenza del curatore gia'  nominato.  Se  questi  non  e'  stato
ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.