(Allegato B-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
  I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, gli impresari  e
capi-mastri da muro dovranno, entro un mese dalla promulgazione della
presente legge, consegnare all'Autorita' locale di pubblica sicurezza
la nota  di  tutti  gli  operai  ai  quali  somministrano  lavoro;  e
successivamente  dovranno,  nei  primi  cinque  giorni  d'ogni  mese,
consegnare la nota di quelli entrati al loro servizio e di quelli che
ne sono usciti.