Art. 49. I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, gli impresari e capi-mastri da muro dovranno, entro un mese dalla promulgazione della presente legge, consegnare all'Autorita' locale di pubblica sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro; e successivamente dovranno, nei primi cinque giorni d'ogni mese, consegnare la nota di quelli entrati al loro servizio e di quelli che ne sono usciti.