(Convenzione - art. 161)
                            Articolo 161 
                   Composizione, procedura e voto 
   1. Il Consiglio si compone  di  36  membri  dell'Autorita'  eletti
dall'Assemblea nell'ordine che segue: 
   a) quattro membri scelti fra gli Stati contraenti che, durante gli
ultimi cinque anni di cui sono disponibili le statistiche, abbiano un
consumo o importazioni nette di  prodotti  di  base,  derivati  dalle
categorie di minerali che saranno estratti dall'Area, superiori al 2%
del totale mondiale del consumo o delle importazioni di tali prodotti
di base, tra cui almeno uno Stato della regione dell'Europa orientale
(socialista), e cosi' anche il maggior consumatore; 
   b) quattro membri scelti fra gli otto Stati contraenti  che  hanno
effettuato,  direttamente  o  tramite   soggetti   aventi   la   loro
nazionalita', gli investimenti piu' consistenti per la preparazione e
la realizzazione di attivita' condotte nell'Area, fra cui almeno  uno
Stato della regione dell'Europa orientale (socialista); 
   c) quattro membri scelti fra gli Stati contraenti che, sulla  base
della  produzione  proveniente  dalle  zone  sottoposte   alla   loro
giurisdizione, sono fra i principali esportatori netti  delle  specie
di minerali previsti per l'estrazione dall'Area, di  cui  almeno  due
Stati in via di sviluppo la cui  economia  e'  fortemente  dipendente
dalle esportazioni di tali minerali; 
   d) sei membri scelti fra gli Stati contraenti in via  di  sviluppo
che  rappresentano   interessi   particolari.   Tra   gli   interessi
particolari che debbono essere rappresentati sono quelli degli  Stati
con popolazione  numerosa,  degli  Stati  privi  di  litorale  ovvero
geograficamente  svantaggiati,  degli  Stati  che  compaiono  fra   i
principali importatori delle categorie di minerali che devono  essere
estratte  dall'Area,  degli  Stati  potenziali  produttori  di   tali
minerali e degli Stati meno sviluppati; 
   e) diciotto membri eletti secondo il criterio di una  ripartizione
geografica equa dell'insieme dei seggi del Consiglio, restando inteso
che almeno un membro per ogni  regione  geografica  viene  eletto  in
applicazione della presente disposizione.  A  tal  fine,  le  regioni
geografiche  sono:  l'Africa,  l'America  Latina,  l'Asia,   l'Europa
Orientale (socialista), e l'Europa Occidentale ed altri Stati. 
   2. Quando l'Assemblea elegge i membri del Consiglio  conformemente
al numero 1, essa assicura che: 
   a) gli  Stati  privi  di  litorale  e  gli  Stati  geograficamente
svantaggiati  siano  rappresentati  ad   un   livello   che   risulti
ragionevolmente proporzionato alla loro rappresentanza in Assemblea; 
   b) gli  Stati  costieri,  specialmente  quegli  Stati  in  via  di
sviluppo che non siano considerati sotto  il  numero  1  a),  b),  c)
ovvero  d),  siano  rappresentati   ad   un   livello   che   risulti
ragionevolmente proporzionato alla loro rappresentanza in Assemblea; 
   c)  ciascun  gruppo  di  Stati   contraenti   che   debba   essere
rappresentato al Consiglio sia rappresentato dai membri eventualmente
nominati da quel gruppo. 
   3.  Le  elezioni  hanno  luogo  durante  le   sessioni   ordinarie
dell'Assemblea. Ciascun membro del  Consiglio  viene  eletto  per  la
durata di quattro anni. Comunque, alla prima elezione, la durata  del
mandato della meta'  dei  membri  che  rappresentano  ciascun  gruppo
contemplato al numero 1 e' di due anni. 
   4. I membri del Consiglio sono  rieleggibili  ma  dovrebbe  essere
debitamente considerata e preferita la rotazione dei seggi. 
   5.  Il  Consiglio  esercita  le  proprie   funzioni   nella   sede
dell'Autorita'; si riunisce  con  la  frequenza  che  lo  esigono  le
attivita' dell'Autorita', ma non meno di tre volte l'anno. 
   6. Il quorum  e'  costituito  dalla  maggioranza  dei  membri  del
Consiglio. 
   7. Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto. 
   8. a) Le decisioni su  questioni  di  procedura  sono  adottate  a
maggioranza dai membri presenti e votanti. 
   b) Le decisioni su questioni sostanziali che sorgono  a  proposito
dell'articolo 162, 2, f), g), h), i), n), p), v), e dell'articolo 191
sono adottate a maggioranza dei  due  terzi  dei  membri  presenti  e
votanti, a condizione che tale maggioranza includa la maggioranza dei
membri del Consiglio. 
   c) Sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri  presenti
e votanti, a condizione che tale  maggioranza  comprenda  quella  dei
membri del Consiglio,  le  decisioni  su  questioni  sostanziali  che
sorgono a proposito delle  disposizioni  enumerate  qui  di  seguito:
articolo 162, 1; articolo 162, 2, a), b), c), d), e), l), q), r), s),
t); articolo 162, 2, u) nel caso di mancata osservanza da parte di un
contraente o dello Stato che lo patrocina; articolo 162, 2,  w),  con
l'avvertenza che le decisioni emanate in virtu' di tale  disposizione
non possono essere obbligatorie per un periodo  superiore  ai  trenta
giorni, a meno che tali  decisioni  non  vengano  confermate  da  una
decisione adottata conformemente alla lettera d);  articolo  162,  2,
x),  y),  z);  articolo  163,  2;  articolo  174,  3;   articolo   11
dell'Allegato IV. 
   d) Le decisioni sulle  questioni  sostanziali  che  si  pongono  a
proposito dell'articolo 162, 2, m) e o), e cosi'  anche  a  proposito
dell'adozione degli emendamenti  alla  Parte  XI  sono  adottate  per
consenso. 
   e) Ai fini delle lettere d), f), e  g)  si  intende  per  consenso
l'assenza di qualsiasi obiezione formale. Nei 14 giorni  che  seguono
la sottoposizione di una proposta al Consiglio, il Presidente esamina
se vi e' la possibilita' di una obiezione formale alla sua  adozione.
Nel caso in cui constati che verra' formulata una tale obiezione,  il
Presidente, nell'arco  di  tre  giorni,  costituisce  e  convoca  una
commissione di conciliazione composta, al piu', da  nove  membri  del
Consiglio e presieduta da lui stesso, con il compito di  comporre  le
divergenze  e  di  formulare  una  proposta  suscettibile  di  essere
adottata per consenso. La Commissione lavora speditamente e riferisce
al Consiglio entro i 14 giorni successivi alla sua  costituzione.  Se
la Commissione non e' in grado di formulare una proposta suscettibile
di essere adottata per consenso, essa espone nel proprio  rapporto  i
motivi ostativi alla proposta. 
   f) Le decisioni sulle questioni non elencate in precedenza, che il
Consiglio e' abilitato ad adottare in base alle norme, regolamenti  e
procedure dell'Autorita' o a qualsiasi altro  titolo,  sono  adottate
conformemente alle lettere del presente numero indicate  nelle  dette
norme, regolamenti e procedure o,  in  mancanza,  conformemente  alla
disposizione determinata da una decisione del Consiglio, de possibile
previa, presa per consenso. 
   g) In caso di dubbio se una questione debba essere considerata tra
quelle previste alle lettere a), b), c), ovvero d), la  questione  e'
considerata  come  prevista   dalla   disposizione   richiedente   la
maggioranza piu' elevata o il consenso, a seconda dei  casi,  a  meno
che il Consiglio non decida diversamente con tale maggioranza  o  per
consenso. 
   9. Il Consiglio stabilisce una procedura che permetta ad un membro
dell'Autorita' che non e' rappresentato in seno al Consiglio di farsi
rappresentare ad una seduta  di  esso,  quando  detto  membro  ne  fa
richiesta o quando il Consiglio esamina un problema che  lo  riguarda
in  modo  particolare.  Il  rappresentante  di  detto   membro   puo'
partecipare ai dibattiti senza diritto di voto.